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Si possono usare i permessi della 104 in caso di ricovero del familiare?
Posted by Ileana Argentin at 5:35 PM. Placed in Rassegna stampa category
Come molti sapranno, non si potrebbero usare i permessi della 104 quando il familiare è ricoverato presso un ospedale o una struttura che offre assistenza medica. Ci sono però delle eccezioni.
Ai lavoratori dipendenti con disabilità grave riconosciuta ai sensi dell’art. 3, comma 3, della Legge 104/92 e ai lavoratori dipendenti che prestano assistenza ai loro familiari con disabilità grave, vengono concessi, in presenza di determinate condizioni, permessi e periodi di congedo straordinario retribuiti. Proprio perché lo scopo di questi permessi è di prendersi cura del familiare con disabilità grave, la normativa non prevede che queste ore possano essere prese nel caso lui/lei è ricoverato a tempo pieno (l’intera giornata) presso una struttura che fornisce assistenza continuativa.
L’Inps però prevede le seguenti eccezioni:
- quando il ricovero a tempo pieno viene interrotto per necessità della persona con disabilità in situazione di gravità di recarsi al di fuori della struttura che lo ospita per effettuare visite e terapie appositamente certificate;
- quando il familiare con disabilità grave è in stato vegetativo persistente e/o con prognosi infausta a breve termine;
- quando si stratta di un minore con disabilità in situazione di gravità per il quale risulti documentato dai sanitari della struttura ospedaliera il bisogno di assistenza da parte di un genitore o di un familiare, ipotesi già prevista per i bambini fino a tre anni di età;
- quando la persona con disabilità grave è in una struttura residenziale che non fornisce assistenza continuativa.
Questo ultimo punto viene ribadito da una sentenza della Cassazione del 14 agosto 2019. “La ratio legis dell’istituto in esame consiste nel favorire l’assistenza alla persona affetta da handicap grave in ambito familiare rendendo incompatibile con la fruizione del diritto all’assistenza da parte dell’handicappato solo una situazione nella quale il livello di assistenza sia garantito in un ambiente ospedaliero o del tutto similare. Solo strutture di tal genere, infatti, possono farsi integralmente carico sul piano terapeutico ed assistenziale delle esigenze del disabile, con ciò rendendo non indispensabile l’intervento, a detti fini, dei familiari”. Ma se “la struttura non sia in grado di assicurare prestazioni sanitarie che possono essere rese esclusivamente al di fuori di essa, si interrompe la condizione del ricovero a tempo pieno in coerenza con la ratio dell’istituto dei permessi”, che sarebbe “quella di consentire l’assistenza della persona invalida che non sia altrimenti garantita o per i periodi in cui questa non lo sia”.
Di conseguenza, la Cassazione conclude “che il lavoratore può usufruire dei permessi per prestare assistenza al familiare ricoverato presso strutture residenziali di tipo sociale, quali case-famiglia, comunità-alloggio o case di riposo perché queste non forniscono assistenza sanitaria continuativa mentre non può usufruire dei permessi in caso di ricovero del familiare da assistere presso strutture ospedaliere o comunque strutture pubbliche o private che assicurano assistenza sanitaria continuativa.”
Tratto da: https://www.fondazioneserono.org/disabilita/ultime-notizie-disabilita/permessi-104-ricovero/?fbclid=IwAR1S-nfJG7IEE6kEdqJ0bbhDAovud_H_c9xhXO9qI_fz0PfRfsPe4sWef8U