aprile
Permessi 104 e part time: nuove istruzioni
Posted by Ileana Argentin at 2:31 PM. Placed in Rassegna stampa category
In una recente circolare, l’Inps ha fornito nuove indicazioni sulla durata dei permessi previsti dalla Legge 104 in caso di lavoro part-time.
- Part-time orizzontale, dove si lavora tutti i giorni ma per meno ore, per esempio lavorare 5 ore al giorno invece di 8;
- Part-time verticale, dove l’orario di lavoro è a tempo pieno ma vengono ridotte le giornate di lavoro, per esempio lavorare 3 giorni alla settimana;
- Part-time misto, con una combinazione sia orizzontale che verticale.
La Corte di Cassazione in due sentenze del 2017 e 2018 ha stabilito che la durata dei permessi, qualora la percentuale del tempo parziale di tipo verticale superi il 50% del tempo pieno previsto dal contratto collettivo, non debba subire decurtazioni in ragione del ridotto orario di lavoro. Di conseguenza il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha chiesto all’Inps di adeguare le sue indicazioni sul calcolo delle ore di permesso.
Nuove indicazioni
In caso di lavoro part-time orizzontale, il lavoratore ha diritto ai tre giorni mensili canonici e questo rimane invariato. Rimangono valide anche le disposizioni per quanto riguarda i rapporti di lavoro part-time di tipo verticale e di tipo misto fino al 50%.
Si conferma che la formula di calcolo da applicare, ai fini del riproporzionamento dei 3 giorni di permesso mensile del part-time di tipo verticale e di tipo misto con attività lavorativa limitata ad alcuni giorni del mese, è la seguente:
(orario medio settimanale teoricamente eseguibile dal lavoratore part-time/orario medio settimanale teoricamente eseguibile a tempo pieno) x 3 (giorni di permesso teorici)
Si ribadisce che il riproporzionamento andrà effettuato solo in caso di part-time di tipo verticale e di tipo misto con attività lavorativa limitata ad alcuni giorni del mese. Il riproporzionamento dei tre giorni, infatti, non andrà effettuato per i mesi in cui, nell’ambito del rapporto di lavoro part-time, sia previsto lo svolgimento di attività lavorativa a tempo pieno.
Per quanto riguarda il rapporto di lavoro svolto in regime di part-time con percentuale a partire dal 51%, verranno riconosciuti interamente i tre giorni di permesso mensile.
Frazionabilità delle ore
L’Inps specifica che il riproporzionamento orario dei giorni di permesso dovrà essere effettuato solo nel caso in cui il beneficio venga utilizzato, anche solo parzialmente, in ore. E qui ci sono due possibilità.
In caso di rapporto di lavoro svolto in regime di part-time (orizzontale, verticale o misto) con percentuale a partire dal 51% la formula da usare è la seguente:
(orario normale di lavoro medio settimanale /numero medio dei giorni lavorativi settimanali) x 3 (ore mensili fruibili)
Con riferimento ai rapporti di lavoro part-time di tipo orizzontale, verticale e misto fino al 50%, la formula di calcolo da utilizzare ai fini della quantificazione del massimale orario mensile dei permessi è invece
(orario medio settimanale teoricamente eseguibile dal lavoratore part-time/numero medio dei giorni (o turni) lavorativi settimanali previsti per il tempo pieno) x 3 (giorni di permesso teorici)
Tratto da: https://www.fondazioneserono.org/disabilita/ultime-notizie-disabilita/permessi-104-part-time/?fbclid=IwAR19l8MwhVtDsco7nCZkXK4MLXeZeFvW3coHgRkiLsv6lmm61spA9Swszoo