marzo
Il decreto legge con le regole di Pasqua e gli 8 motivi per spostarsi tra le Regioni
Posted by Ileana Argentin at 11:33 AM. Placed in Rassegna stampa category
Dalle seconde case al ricongiungimento con il partner: quali sono le deroghe al blocco della mobilità in vigore nelle aree arancioni e rosse e in quali circostanze ci si potrà spostare anche nei giorni di Pasqua
Le regole sugli spostamenti a Pasqua. Foto di repertorio
In quali circostanze ci si potrà spostare tra le Regioni nei giorni a cavallo delle feste di Pasqua? Con il Dpcm del 2 marzo 2021 il governo ha confermato il divieto già in vigore “con l’eccezione degli spostamenti dovuti a motivi di lavoro, salute o necessità”. Nel decreto del legge del 13 marzo al contrario non è prevista alcuna proroga del blocco della circolazione, ma è stato disposto che in tutte le zone gialle si applichino le disposizioni previste per le zone arancioni. Non essendoci più zone gialle, lo stop agli spostamenti è stato implicitamente confermato dal momento che, com’è noto, le regole in vigore nelle aree rosse ed arancioni prevedono altresì il divieto di entrata e uscita dai territori. Vediamo quali sono le eccezioni.
In sostanza, fino ale 6 aprile, il giorno dopo Pasquetta, ci si potrà muovere tra le Regioni o le province autonome nei casi elencati in basso.
esigenze lavorative;
motivi di salute;
situazioni di necessità;
per far rientro presso la propria residenza, domicilio o abitazione;
per far rientro nelle seconde case;
per ricongiungersi con il coniuge/partner se il luogo coincide con quello di residenza, domicilio o abitazione;
per andare a trovare i figli minorenni nel caso di genitori separati/affidatari;
prestare assistenza a persone non autosufficienti;
Spostamenti tra regioni e rientro presso la propria residenza o domicilio
Se il concetto di residenza è probabilmente noto a tutti, nelle Faq del governo viene specificato cosa si intende per “domicilio” e “abitazione”.
“Domicilio. Il domicilio è definito giuridicamente come il luogo in cui una persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi. Il domicilio può essere diverso dalla propria residenza”.
“Abitazione. Il concetto di abitazione non ha una precisa definizione tecnico-giuridica. Ai fini dell’applicazione dei provvedimenti anti-Covid, dunque, l’abitazione va individuata come il luogo dove si abita di fatto, con una certa continuità e stabilità (quindi per periodi continuativi, anche se limitati, durante l’anno) o con abituale periodicità e frequenza (per esempio in alcuni giorni della settimana per motivi di lavoro, di studio o per altre esigenze). Per fare un esempio, le persone che per motivi di lavoro vivono in un luogo diverso da quello del proprio coniuge o partner, ma che si ritrovano con lui/lei con regolare frequenza e periodicità nella stessa abitazione, possono spostarsi per raggiungere tale abitazione”.
Il decreto con le regole di Pasqua e le seconde case
Sia nelle zone rosse che in quelle arancioni è inoltre consentito il rientro presso le seconde case ubicate dentro e fuori regione. Sul sito di Palazzo Chigi viene chiarito che tuttavia è necessario provare “di avere effettivamente avuto titolo per recarsi nello stesso immobile anteriormente all’entrata in vigore del Decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2”. In poche parole basta avere un atto di compravendita firmato dal notaio o un contratto di affitto con data anteriore al 14 gennaio. “Naturalmente – si legge -, la casa di destinazione non deve essere abitata da persone non appartenenti al nucleo familiare convivente con l’avente titolo, e vi si può recare unicamente tale nucleo”.
Attenzione però alle ordinanze più restrittive firmate dai presidenti di Regione. In Valle d’Aosta, Sardegna e provincia autonoma di Bolzano ad esempio gli spostamenti verso le seconde case sono stati vietati a coloro che non risiedono nella Regione. La Campania ha invece vietato dal 18 marzo al 5 aprile gli spostamenti verso le seconde case in ambito regionale, “salvo che per comprovati motivi di necessità urgenza”.
Come funziona il ricongiungimento con il coniuge
Al ricongiungimento con il proprio coniuge sono dedicate due Faq specifiche.
Io e il mio coniuge/partner viviamo in città diverse per esigenze di lavoro (o per altri motivi). Sarà possibile per me o per lui/lei raggiungerlo/a? Sarà possibile solo se il luogo scelto per il ricongiungimento coinciderà con quello in cui si ha la residenza, il domicilio o l’abitazione.
Se lavoro in una Regione o Provincia autonoma e sono residente in un’altra e il mio coniuge/partner lavora in una terza Regione (o Provincia autonoma), potrà raggiungermi nella mia città di residenza? Nel caso in questione, il coniuge/partner potrà spostarsi per raggiungere il primo soltanto se ha la residenza o il domicilio nel Comune di destinazione o se in quel Comune c’è l’abitazione solitamente utilizzata dalla coppia.
È possibile andare a trovare i figli minorenni fuori Regione a Pasqua?
Il governo chiarisce che sono consentiti anche gli spostamenti “per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti anche tra Regioni e tra aree differenti”, purché si scelga “il tragitto più breve” e si tenga conto della modalità previste dal giudice.
Tratto da:
https://www.today.it/attualita/spostamenti-regioni-pasqua-2021-decreto-legge.html#_ga=2.8738805.1516748285.1615807162-1179397630.1575566969